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STATUTO
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Art.
1 Costituzione,denominazione e sede
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1)
E' costituita l'Associazione denominata "AMICI CAMPERISTI CASTELLANI"
con sede in Bagnara di romagna(RA).
2) L'Associazione non ha fini di lucro.Gli eventuali utili devono
essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità
istituzionali di cui al successivo art.2.
3) La durata dell'Associazione è illimitata.
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Art.
2 Scopi e attività
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1)
L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione di propri
soci alla vita della comunità regionale,per attuare in particolare
la conoscenza, la valorizzazione ed il rispetto del territorio.Inoltre,la
tutela e lo sviluppo delle risorse naturali e territoriali.
Per la realizzazione di ciò,l'Associazione si propone
- di promuovere,nel contesto sopra citato,momenti d'aggregazione
come convegni,raduni,ed ogni altra iniziativa volta alla tutela
degli interessi degli associati
- di collaborare con gli Enti Locali nella ricerca e nello sviluppo
di spazi adeguati al turismo sociale
- di collaborare con attività di volontariato sociale
2) Per lo svolgimento delle suddette attività,l'Associazione può
avvalersi sia di prestazioni retribuite sia di prestazioni gratuite.
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Art.
3 Risorse economiche
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1)
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle prprie attività da:
a) - quota associativa;
b) - contributi volontari degli aderenti e di privati;
c) - contributi dello Stato,enti,istituzioni pubbliche o Organismi
internazionali;
d) - donazioni e lasciti testamentari;
e) - entrate patrimoniali;
f) - entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o
servizi agli associati o ai terzi;
g) - entrate derivanti da attività commerciali e produttiva marginali
o da iniziative promozionali.
2) Non possono essere distribuiti fra i soci,neppure in modo indiretto,utili
o avanzi di gestione,né distribuiti il fondo comune,riserve o
capitali durante la vita dell' Associazione o all'atto del suo
scioglimento,salvo che la destinazione o la distri=buzione non
siano imposte dalla legge.
3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine
rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre d'ogni anno.
4) Al termine di ogni esercizio,il Comitato direttivo redige il
bilancio consuntivo e lo Sottopone all'approvazione dell' assemblea
dei Soci entro il mese di Marzo.
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Art.
4 SOCI
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1)
Il numero degli aderenti è illimitato.
2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti,persone
fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla
realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente
Statuto.
3) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
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Art.
5 Criteri d'ammissione ed esclusione dei soci
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1)
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita
domanda scritta da parte degli interessati.
2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel
libro soci dopo Che gli stessi avranno versato la quota associativa.
3) La qualità di socio si perde per recesso,per esclusione o per
decesso.
4) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma
scritta all'Associazione almeno TRE mesi prima dello scadere dell'anno
in corso.
5) L'esclusione da socio è deliberata dall'assemblea su proposta
del Comitato Direttivo per:
a) - Mancato versamento della quota associativa per DUE anni.
b) - Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
c) - Persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6) In ogni caso,prima di procedere all'esclusione,devono essere
contestati per iscritto al socio, gli addebiti che allo stesso sono
mossi,consentendo facoltà di replica
7) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote associative versate. |
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Art.
6 Doveri degli associati
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1)
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto,i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi.
b) a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione.
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.Tale
quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e,se di maggiore
età,a partecipare all'Assemblea ed al voto per l'approvazione e
le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli
organismi direttivi dell'Associazione;
c) ad accedere alle cariche associative.
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo
comune,né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
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Art.
7 Organi dell'Associazione
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1)
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci:
b) il Comitato Direttivo
c) il Presidente.
2) L'Associazione può dotarsi;
a) del Collegio dei revisori;
b) del Collegio dei probiviri;
3) Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari
delle cariche spetta, in ogni modo, il rimborso delle spese sostenute.
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Art.
8 L'Assemblea
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1)
L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e
straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva,
dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare
in Assemblea, da un altro associato, con delega scitta. Ogni socio
non può ricevere più di una delega.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione
ed in particolare :
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Comitato Direttivo ed eventualmente del
Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
d) delibera circa i ricorsi avverso l'esclusione da socio;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal
Comitato Direttivo.
3) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato
Direttivo almeno Una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio
consuntivo, ed ogni qualvolta lo Presidente, o il Comitato Direttivo,
o un decimo dei soci, ne ravvisino l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera, a maggioranza assoluta dei
soci, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e, con
il voto dei tre quarti degli associati, sullo scioglimento dell'Associazione.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute
dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal vice
Presidente. In assenza di entrambi, da altro membro del Comitato
Direttivo eletto dai presenti.
6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione,
contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e
dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione
formale o di mancato rispetto del termine di preavviso saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipino di persona o, per delega, tutti
i soci.
7) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita
in prima convocazione quando si presente o rappresentata almeno
la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati.
8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti. |
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Art.
9 Il Comitato Direttivo
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1)
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore
a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei
soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono
in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato
esclusivamente gli associati maggiorenni
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause ,uno o più dei
componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo
può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non
eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato;
nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare
altri soci, che rimangono in carica fino all successiva Assemblea,
che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei
membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di
un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina, al suo interno, un Presidente, un Vice Presidente
e un Segretario.
4) Al Comitato Direttivo spetta di :
a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
b) Predisporre il bilancio consuntivo.
c) Nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni.
e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la
determinazione della quota associativa annuale.
5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso
di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal
membro più anziano.
6) Il Comitato Direttivo è convocato, di regola, ogni due mesi ed
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno
un terzo dei componenti ne Faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni
con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione,
contenente ordine del giorno, luogo data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini
di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano
tutti i membri del Comitato.
8) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a
cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
l'adunanza, sono conservati agli atti.
9) Il Comitato Direttivo delibera l'esclusione dei soci. Gli interessati
hanno la possibilità di portare in assemblea le proprie regioni.
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Art.
10 Il Presidente
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1)
Il Presidente ,nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di
presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione
di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento,
le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in sua assenza, al
membro più anziano.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato
Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica
allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente
successiva. |
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Art.
11 Collegio dei probiviri
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1)
Qualora l'Assemblea ne decida l'istituzione, il Collegio dei Probiviri
sarà composto di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra
i soci stessi.
2) Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o per richiesta
scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta
eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli
organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al
Comitato Direttivo o all'Assemblea.
3) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione
di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente
richiesto dalle parti. |
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Art.
12 Collegio dei Revisori dei Conti
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1)
Qualora l'Assemblea ne decida l'istituzione, il Collegio dei Revisori
dei Conti sarà composto di tre membri nominati dall'Assemblea anche
fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno, il Presidente.
2) Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione
e la corrispondenza del Bilancio delle scritture contabili. Partecipa
senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea,
alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio consuntivo.
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Art.
13 Norma finale
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| In
caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto
ad Associazioni locali di volontariato sociale, salvo diverse disposizioni
imposte dalla legge. |
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Art.
14 Rinvio
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| Per
quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento
al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia d'Associazionismo.
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